competenza civile - competenza per valore - in genere – cass. n. 6297/2014
Separazione consensuale - Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell'altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale - Inapplicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014
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