Declaratoria - Criterio della prevenzione - Necessità - Competenza effettiva del giudice successivamente adito - Ininfluenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
Ai fini della dichiarazione di litispendenza, occorre avere riguardo esclusivamente al criterio della prevenzione, mentre è irrilevante ogni indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia pur se il giudice successivamente adito sia titolare della competenza a conoscere della causa, rispondendo tale istituto all'esigenza di evitare la contemporanea pendenza di due giudizi con gli stessi elementi processuali, e, dunque, un'inammissibile duplicità di azioni giudiziarie in relazione al medesimo diritto soggettivo, con conseguente pericolo di contraddittorietà di giudicati.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17443
2014