Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18707
2014