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competenza civile‭ ‬-‭ ‬incompetenza‭ ‬-‭ ‬per materia‭ ‬-‭ ‬Cass. n.‭ ‬26424/2014‭

Art.‭ ‬38,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬nel testo anteriore alla modifica operata dall'art.‭ ‬45‭ ‬della legge n.‭ ‬69‭ ‬del‭ ‬2009‭ ‬-‭ ‬Eccezione o rilievo d'ufficio‭ ‬-‭ ‬Termine‭ ‬-‭ ‬Omesso rilievo in ipotesi di contumacia del convenuto‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Insindacabilità della competenza del giudice adito in sede di gravame.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26424‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭


L'incompetenza per materia,‭ ‬da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art.‭ ‬28‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬dev'essere eccepita o rilevata,‭ ‬anche d'ufficio,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬38,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ (‬nel testo anteriore alla modifica operata dall'art.‭ ‬45‭ ‬della legge‭ ‬18‭ ‬giugno‭ ‬2009‭ ‬n.‭ ‬69‭)‬,‭ ‬non oltre la prima udienza di trattazione‭; ‬ne consegue che,‭ ‬qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado,‭ ‬senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice,‭ ‬e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia,‭ ‬la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26424‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

26424

2014