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competenza civile‭ ‬-‭ ‬competenza per valore‭ ‬-‭ ‬Cass. n.‭ ‬20303/2014‭

Separazione‭ ‬tra coniugi‭ ‬-‭ ‬Spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario‭ ‬-‭ ‬Precetto intimato per l'adempimento‭ ‬-‭ ‬Opposizione‭ ‬-‭ ‬Competenza‭ ‬-‭ ‬Determinazione in ragione del valore della causa‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬20303‭ ‬del‭ ‬25/09/2014‭


In caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione‭ (‬nella specie,‭ ‬obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento‭ ‬dei figli sostenute dal coniuge affidatario‭)‬,‭ ‬la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari,‭ ‬trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione,‭ ‬rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬20303‭ ‬del‭ ‬25/09/2014‭

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Cassazione

20303

2014