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competenza civile‭ ‬-‭ ‬competenza per territorio‭ ‬-‭ ‬persone giuridiche e associazioni non riconosciute‭ ‬-‭ ‬Cass. n.‭ ‬26094/2014‭

Competenza per territorio derogabile‭ ‬-‭ ‬Persone giuridiche‭ ‬-‭ ‬Formulazione dell'eccezione‭ ‬-‭ ‬Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art.‭ ‬19,‭ ‬primo comma,‭ ‬ultima parte,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Regolamento di competenza‭ ‬-‭ ‬Rilievo d'ufficio dell'incompletezza‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Ragioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26094‭ ‬del‭ ‬11/12/2014‭


In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica,‭ ‬la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art.‭ ‬19,‭ ‬primo comma,‭ ‬ultima parte,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ (‬cioè dell'inesistenza,‭ ‬nel luogo di competenza del giudice adito,‭ ‬di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda‭) ‬comporta l'incompletezza dell'eccezione,‭ ‬rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza,‭ ‬sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta,‭ ‬con radicamento della competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26094‭ ‬del‭ ‬11/12/2014‭

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

26094

2014