competenza civile - competenza per territorio - persone giuridiche e associazioni non riconosciute - Cass. n. 26094/2014
Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. Proc. Civ. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. Proc. Civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014
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