Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 18564/2015
Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta col rito monitorio - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Art. 39, comma 3, c.p.c. - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015
Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015
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