Foro speciale esclusivo ex art. 23 cod. proc. civ. - Inderogabilità - Esclusione - Fondamento - Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015
In materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17130
2015