Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 12638/2015
Domanda di rettificazione del sesso e del nome - Criterio della residenza dell'attore - Applicabilità - oSede dell'ufficio dello stato civile ove è registrato l'atto da rettificare - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12638 del 18/06/2015
Stato civile - sesso (rettificazione di attribuzione di sesso) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12638 del 18/06/2015
La competenza per territorio in relazione alla domanda di rettificazione di sesso e, conseguentemente, del nome si radica con riferimento al luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nonché dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e non con riferimento al luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è stato registrato l'atto da rettificare, in applicazione dell'art. 96 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, utilizzabile unicamente per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, cancellazione o formazione di un atto dello stato civile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12638 del 18/06/2015
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