Regolamento necessario di competenza - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità - Conseguenze - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16134 del 30/07/2015
Il regolamento di competenza è configurato - salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza - come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, sicché, in ossequio al principio di autosufficienza, deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata, e, dunque, ai sensi del n. 6 della norma, la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16134 del 30/07/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
16134
2015