competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 19958/2005
Criterio di determinazione di cui al terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. (c.d. foro del creditore ) - Applicabilità in caso di mancata determinazione della somma dovuta e di previsione delle modalità di determinazione - Condizioni - Fattispecie in tema di appalto. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005
Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, cod. civ. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale. (Sulla base di tale principio la S.C.. ha affermato l'applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. in relazione a fattispecie di appalto, nella quale nell'apposito capitolo di un contatto si era fatto riferimento ad un "allegato computo metrico estimativo" e, riguardo ad altro contratto, era stato allegato un computo metrico).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005
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