Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11609
2005