competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 5316/2005
Istanza di reintegra nel possesso - Provvedimento del giudice adito (nel caso, "ante causam" ) dichiarativo della propria incompetenza - Impugnazione per regolamento di competenza - Configurabiltà - Esclusione - Fondamento - Reclamabilità "ex" art. 669 - Terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
In tema di procedimenti possessori, il provvedimento con il quale il giudice adito (nel caso, "ante causam") dichiari, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, la propria incompetenza sull'istanza di reintegrazione nel possesso (nel caso, affermando essere competente a provvedere il giudice di una causa pendente nel merito) non è soggetto ad impugnazione con regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che - ancorché privi della forma di sentenza - abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, bensì a reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ., richiamato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
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