competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 4016/2008
Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata all'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (come verificatosi nella specie).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008
_____________________________________