competenza civile - incompetenza - per materia – Cass. n. 18240/2006
Per valore e per territorio inderogabile - Rilevabilità d'ufficio - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Omesso tempestivo rilievo - Conseguenze - Possibilità per il giudice di dichiarare l'improponibilità della domanda in ragione della propria incompetenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 22/08/2006
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. (richiamato per il processo avanti al giudice di pace dall'art. 311 dello stesso codice), l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'omesso tempestivo rilievo della questione di competenza comporta che la causa resti radicata davanti al giudice adito, non potendo questi dichiarare l'improponibilità della domanda perché proposta davanti ad un giudice privo di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 22/08/2006
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