riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010
Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.
Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010
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