Rinuncia depositata dopo la notificazione delle Conclusioni del P.M. - Operatività - Esclusione.
La rinuncia al regolamento di competenza non è operante ove depositata dopo la notifica delle conclusioni del P.M. ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. (giudizio relativo al testo della norma anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24098 del 10/11/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
24098
2006