Competenza civile - incompetenza - Cass. n. 3537/2014
Eccezione di incompetenza inderogabile - Regime di cui alla legge n. 69 del 2009 - Proposizione all'udienza di prima comparizione - Effetti - Poteri di rilevazione d'ufficio da parte del giudice - Limiti.
Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adìto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3537 del 14/02/2014
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