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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 25180/2013

Incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Pronuncia del giudice sulle spese - Esclusione - Fondamento. 

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

25180 

2013