Incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Pronuncia del giudice sulle spese - Esclusione - Fondamento.
L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
25180
2013