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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 3989/2011

Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di eccepire nella comparsa di risposta a pena di decadenza l'incompetenza per territorio con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione della stessa - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato. 

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011

 

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