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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 10032/2007

Procedimento davanti al giudice di pace - Incompetenza per materia - Rilevabilità fino alla prima udienza - Udienza di mero rinvio - Rilevabilità all'udienza successiva - Sussistenza. 

Nel procedimento davanti al giudice di pace - nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale - le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, avendo il giudice soltanto rimesso alcuni procedimenti pendenti tra le stesse parti al coordinatore del suo ufficio per i provvedimenti del caso, l'incompetenza per materia, (nella specie, in favore del giudice del lavoro) può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o anche d'ufficio, anche alla udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10032 del 27/04/2007

 

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