Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 16096/2006
Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Proposizione dell'eccezione e prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione - Fattispecie.
In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall'attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito. Pertanto qualora la parte deduca di domiciliare in un luogo, e in relazione a esso sussista la competenza territoriale, il convenuto che eccepisce l'incompetenza ha l'onere di contestarlo e di provare il contrario, rientrando tra i poteri ufficiosi del giudice soltanto l'individuazione dei motivi di diritto che militano a favore dell'eccezione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006
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