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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 1218/2006 (02)

Sentenze statuenti sulla litispendenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fondamento - Limiti - Fattispecie. 

La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che non sia stata emessa dal giudice di pace. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto la correttezza della impugnazione della decisione in materia di litispendenza con ricorso per cassazione trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

1218 

2006