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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 17443/2014

Configurabilità - Estremi - Sussistenza nello stesso soggetto della qualità di attore in un giudizio e di convenuto nell'altro - Irrilevanza - Fattispecie relativa a giudizi di licenziamento. 

La litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del "petitum", inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di "causa petendi", ossia del fatto costitutivo della domanda, senza che rilevi che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell'altra quella di convenuto. (Principio affermato con riguardo a giudizi relativi ad un licenziamento, del quale, in un primo giudizio, il datore di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimità e il lavoratore, in via riconvenzionale, l'illegittimità, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni, domande poi riproposte, a ruoli invertiti, in un secondo giudizio innanzi ad altro giudice).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014

 

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17443 

2014