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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 17743/2005

Appello - Opposizione all'esecuzione od opposizione a precetto fondate sulla sentenza impugnata - Litispendenza - Esclusione.

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio d'appello e l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. o anche l'opposizione a precetto, poiché con queste opposizioni si prospettano questioni che attengono al precetto emesso sulla base della sentenza impugnata con l'appello ovvero all'esecuzione iniziata in base a quel titolo e non si pone in discussione l'esattezza della decisione del giudice di primo grado, che è oggetto del giudizio di appello.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005

 

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Cassazione

17743 

2005