Skip to main content

Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 6520/2007

Di valore superiore alla competenza del giudice di pace - Separazione dalla domanda principale e rimessione al giudice superiore - Violazione dell' art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Rimessione di tutta la causa al giudice superiore - Obbligatorietà.

Al giudice di pace non è consentita l'applicazione dell'art. 36 cod. proc. civ., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l'art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest'ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007

 

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

6520

2007