Competenza civile - Competenza per valore - Cumulo oggettivo - Interessi, danni e spese - Indennizzo per svalutazione monetaria - Cumulabilità - Limiti temporali.
Il principio risultante dal secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli posteriori, che sono l'effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza, trova applicazione anche in ordine al danno da svalutazione monetaria, sicchè, ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto soltanto della frazione di deperezzamento monetario intervenuto tra l'evento dannoso e la domanda, con esclusione della svalutazione monetaria maturatasi nel periodo successivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19302 del 08/09/2006