Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006
Domanda di risarcimento danni soggetta alla regola di competenza per valore - Proposizione avanti al giudice di pace - Indicazione di somma nel limite della giurisdizione equitativa - Generica richiesta alternativa di somma maggiore o minore - Qualificazione come formula di stile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Carattere indeterminato della domanda - Presunzione di corrispondenza al massimo della competenza per valore del giudice di pace - In caso di mancata contestazione - Sussistenza - Relativa sentenza del giudice di pace - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appellabilità - Sussistenza.
In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza di primo grado fosse stata appellata ed ha disatteso il motivo di ricorso che sosteneva il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della pretesa inappellabilità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006