Imposte automobilistiche - Competenza per materia del tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Competenza territoriale - Determinazione.
La materia delle cause relative a tributi - imposte automobilistiche - diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. e, specificamente, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, è territorialmente competente il tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio tributario che ha liquidato la tassa controversa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005