Separazione tra coniugi - Spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario - Precetto intimato per l'adempimento - Opposizione - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Fondamento.
In caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione (nella specie, obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario), la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014