Obbligazione dedotta in giudizio - Nozione - Vendita - Garanzia per vizi - Obbligo di consegnare la cosa non viziata - Rilevanza.
Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, scaturenti dal contratto, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da "causa petendi" rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. Pertanto, nel caso di garanzia per vizi della cosa, deve aversi riguardo all'obbligazione del venditore di consegnare una cosa non difettosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11337 del 13/05/2013