Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011
Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011