Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010
Determinazione in base all'oggetto della domanda - Pagamento di una somma di denaro determinata dall'attore nel "quantum" - Art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità - Complessità dell'indagine necessaria a determinare l'ammontare del credito - Incidenza sulla competenza territoriale - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010