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Competenza civile - competenza per territorio - persone giuridiche e associazioni non riconosciute – Cass. n. 21899/2008

Eccezione di incompetenza - Indicazione di tutti i fori alternativi possibili - Necessità - Conseguenza - Omessa indicazione del luogo dove la società convenuta ha uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - Inammissibilità dell'eccezione.

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008

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