Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 24277/2007
Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto nelle controversie in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali - Compreso quello del domicilio - Necessità - Anche in caso di indicazione della residenza del convenuto nell'atto di citazione - Sussistenza - Fondamento - Esclusione di operatività del principio di ammissione.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2., cod. proc. civ. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24277 del 22/11/2007
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Cassazione
24277
2007