Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione – Cass. n. 18554/2007
Domanda di restituzione di immobile - Dedotta scadenza del diritto reale di superficie trasferito - Natura personale - Competenza per territorio - Foro del luogo di conclusione del contratto - Sussistenza - Domanda riconvenzionale - Previsione per essa della competenza territoriale inderogabile di altro giudice - Conseguenza - Spostamento della competenza del giudice competente a conoscere la domanda principale - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, la domanda rivolta a conseguire la restituzione di un bene immobile da parte di chi l'abbia ricevuto dall'attore, in forza di titolo da dichiararsi risolto, ha natura personale e non reale, soggetta pertanto alla disciplina di cui agli artt. 18-20 cod. proc. civ. e senza che si determini spostamento di competenza ove nel giudizio sia proposta domanda riconvenzionale, connessa a quella principale, che pur se appartenente alla competenza per territorio inderogabile di altro giudice, non ecceda la competenza per materia o valore del primo.(Nella fattispecie la S.C. ha affermato il richiamato principio con riferimento ad un'azione di restituzione formulata per la scadenza della durata del diritto reale di superficie, già costituito in via contrattuale su un immobile, senza conseguenze sulla competenza per territorio - così fissata con riguardo al luogo di conclusione del contratto - per effetto della domanda riconvenzionale, connessa ex art. 36 cod. proc. civ. alla principale, l'accertamento di accessione invertita a favore del convenuto e non eccedente la competenza del giudice adito con la domanda principale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18554 del 03/09/2007
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