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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 19958/2005

Pronuncia dichiarativa della incompetenza - Statuizione sulle spese - Necessità - Fondamento - Mezzo di impugnazione della statuizione sulle spese nel caso di impugnazione della statuizione sulla competenza - Regolamento necessario di competenza - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Da parte del soccombente o della parte vittoriosa sulla questione di competenza - Mezzo esperibile - Impugnazione ordinaria.

Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente ed il regolamento (necessario) di competenza avverso tale sentenza comporta la devoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, né potendo ciò fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari - ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione - in quanto il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e tenuto conto, altresì, che la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicché la rimessione alla Corte di cassazione della questione di competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, che, perciò, è destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005

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