Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
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Corte
Cassazione
4757
2005