Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 5456/2014
Applicabilità dell'art. 20 cod. proc. civ. anche alle obbligazioni extracontrattuali - Onere di eccepire l'incompetenza in ragione di entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5456 del 10/03/2014
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