Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 5974/2012
Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Contratto negoziato fuori dai locali commerciali relativo a strumenti finanziari - Foro del consumatore ex art. 63 cod. consumo - Derogabilità da parte del consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità per il consumatore di adire il giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. o stabilito per contratto - Sussistenza - Rilievo dell'incompetenza d'ufficio o su eccezione del professionista - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., o indicato nel contratto, senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5974 del 16/04/2012
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