Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 9922/2010
Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale della anzidetta disposizione - Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - Fattispecie.
La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Fattispecie relativa ad azione di nullità di intesa anticoncorrenziale e conseguente risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 2 e 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni in relazione alle somme ad essa corrisposte in base a contratto per la responsabilità civile automobilistica; la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, nonostante il consumatore risiedesse nell'ambito del foro adito, e rimesso alla Corte di appello del luogo di residenza del consumatore medesimo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9922 del 26/04/2010
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