Obbligazione di pagare i contributi ai Consorzi Conai e Polieco - Foro facoltativo - Sede dei Consorzi - Fondamento.
Per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali ai Consorzi CONAI e POLIECO, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è territorialmente competente il giudice del luogo ove i Consorzi hanno sede, e cioè Roma, dovendosi nell'adesione agli stessi individuare il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo ove l'obbligazione di natura pecuniaria va adempiuta; nessun rilievo ai fini della determinazione della competenza ha, invece, il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni (imballaggi e materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi) sul cui importo viene effettuato il calcolo dei contributi dovuti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 8203 del 02/04/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8203
2007