Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 2758/2007
Domanda avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di ente pubblico - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Eccezione di incompetenza - Onere di contestare tutti i criteri di collegamento - Sussistenza.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile. Pertanto, la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2758 del 08/02/2007
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Cassazione
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2007