Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 377/2007
Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale del citato art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 - Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 377 del 11/01/2007
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