Decreto ingiuntivo emesso sulla base di assegno bancario privo del luogo di emissione - Conseguenze - Nullità dell'assegno - Configurabilità - Valore di promessa di pagamento - Sussistenza - Giudizio di opposizione - Competenza territoriale - Luogo di domicilio del creditore.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno privo del luogo di emissione, il titolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale ed è utilizzabile solo come promessa di pagamento, potendosi presumere "iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; ne consegue che il giudice territorialmente competente sotto il profilo del "forum destinatae solutionis" va determinato a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. nel giudice del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23410 del 31/10/2006
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23410
2006