Skip to main content

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 21625/2006

Azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Criterio di determinazione della competenza territoriale - Riferibilità al luogo nel quale si è verificato l'inadempimento - Sussistenza - Esclusione - Riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione - Necessità.

In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

21625

2006