Azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Criterio di determinazione della competenza territoriale - Riferibilità al luogo nel quale si è verificato l'inadempimento - Sussistenza - Esclusione - Riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione - Necessità.
In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
21625
2006