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Competenza civile - competenza per territorio - soci e condomini – Cass. n. 10419/2015

Decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali - Competenza per territorio ex art. 23 cod. proc. civ. - Sussistenza - Eccezione di nullità del contestuale precetto proposta in sede di opposizione all'ingiunzione - Rilevanza ai fini della competenza del giudice del provvedimento monitorio - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore di condominio nei confronti di un condomino per la riscossione dei contributi, sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si trova l'immobile, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. civ., senza che rilevi, al fine di escludere la nullità dell'ingiunzione resa da un diverso giudice, la circostanza che l'intimato, al quale il decreto provvisoriamente esecutivo sia stato notificato unitamente al precetto, abbia dedotto, in sede di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., altresì la consequenziale nullità dello stesso precetto, senza eccepire alcunché rispetto al foro relativo all'esecuzione forzata, determinato, per il distinto procedimento di opposizione, a norma degli artt. 27, primo comma, e 615, primo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10419 del 20/05/2015

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