Luogo dell'apertura della successione ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Condizioni - Proposizione della domanda prima del biennio - Necessità.
L'art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, indipendentemente dalla causa o dal titolo da cui è sorto, all'imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall'apertura della successione, senza che rilevi la circostanza che sia stato, o meno, instaurato un giudizio di divisione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10097 del 09/05/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10097
2014