Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 13268/2012
Eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'amministrazione convenuta - Onere di completezza - Contenuto e limiti.
La regola generale, secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile si ha per non proposta, se non accompagnata dall'indicazione di tutti i fori concorrenti, subisce deroghe quando sia convenuta una P.A. in un giudizio in materia di obbligazioni, dovendosi in tal caso distinguere due ipotesi: (a) se l'amministrazione è convenuta dinanzi al tribunale di una città dove ha sede l'ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, e l'amministrazione non formuli l'eccezione di incompetenza in modo completo, essa si ha per non proposta; (b) se l'amministrazione è convenuta, invece, dinanzi al tribunale di una città dove non ha sede alcun ufficio dell'Avvocatura dello Stato, e l'amministrazione non formuli l'eccezione di incompetenza in modo completo, il giudice potrà comunque rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio, in favore del giudice del luogo in cui, nell'ambito dello stesso distretto giudiziario, ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13268 del 26/07/2012
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