Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 13255/2011
Obbligazione dedotta in giudizio riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore - Foro dell'insorgenza dell'obbligazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive comunitarie proposta da un medico specializzando.
In tema di foro della P.A., con riguardo al foro dell'insorgenza dell'obbligazione, di cui all'art. 25 cod. proc. civ., l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di Roma qualora l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore. (Fattispecie relativa alla domanda di un medico specializzato volta ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13255 del 16/06/2011
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Cassazione
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